Cosa cambia con la nuova legge?

OGGI

La Legge 166 del 2016  incentiva  il recupero e la donazione delle eccedenze con apposite agevolazioni fiscali e semplificazioni burocratiche. Ai fini delle imposte dirette, le cessioni gratuite di prodotti alimentari, farmaceutici e di altra natura, alla cui produzione e scambio è diretta l’attività di impresa, non si considerano operazioni estranee all’attività del cedente, qualora effettuate a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro. In questo modo, la cessione dei beni non genera un ricavo imponibile, ferma restando la deducibilità dei costi sostenuti dal cedente. In materia di IVA, invece, le cessioni gratuite di prodotti alimentari non idonei alla commercializzazione o in prossimità di scadenza a favore di soggetti del Terzo settore sono assimilate alla loro distruzione, salvaguardando la detrazione dell’IVA a monte.

Da un punto di vista procedurale, la Legge 166 del 2016 preserva le proprie finalità sociali senza ingessare eccessivamente gli adempimenti, prevedendo obblighi documentali per monitorare le cessioni gratuite di valore superiore a 15mila Euro. Queste ultime devono essere attestate con un documento di trasporto o atto equipollente progressivamente numerato, da inviare in via telematica all’Amministrazione finanziaria entro la fine del mese in cui la cessione è stata realizzata. L’onere è, quindi, escluso per le cessioni gratuite di valore inferiore a 15mila Euro o di beni alimentari facilmente deperibili. In parallelo, il beneficiario è tenuto a predisporre una dichiarazione trimestrale da consegnare all’impresa cedente, con gli estremi dei documenti di trasporto relativi ai beni ricevuti, attestando il proprio impegno ad utilizzarli direttamente in conformità alle finalità istituzionali ed a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro.

A SEGUITO DEGLI EMENDAMENTI DA NOI CONOSCIUTI

La Legge 166 del 2016  incentiva  il recupero e la donazione delle eccedenze con apposite agevolazioni fiscali e semplificazioni burocratiche. Ai fini delle imposte dirette, le cessioni gratuite di prodotti alimentari, farmaceutici e di altra natura, alla cui produzione e scambio è diretta l’attività di impresa, non si considerano operazioni estranee all’attività del cedente, qualora effettuate a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro. In questo modo, la cessione dei beni non genera un ricavo imponibile, ferma restando la deducibilità dei costi sostenuti dal cedente. In materia di IVA, invece, le cessioni gratuite di prodotti di eccedenze alimentari, farmaci, medicinali e altri prodotti a favore di soggetti del Terzo settore sono assimilate alla loro distruzione, salvaguardando la detrazione dell’IVA a monte.

Da un punto di vista procedurale, la Legge 166 del 2016 preserva le proprie finalità sociali senza ingessare eccessivamente gli adempimenti, prevedendo obblighi documentali per monitorare e riepilogare  le cessioni gratuite di valore superiore a 15mila Euro. In particolare, il soggetto donatore è tenuto a trasmettere agli Uffici dell’Amministrazione finanziaria e alla Guardia di Finanza, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate nell’arco di un mese, la quale dovrà essere trasmessa entro il quinto giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le suddette operazioni. Dal canto suo, il beneficiario è tenuto a predisporre una apposita dichiarazione trimestrale, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, da consegnare all’impresa cedente, con gli estremi dei documenti di trasporto relativi ai beni ricevuti, attestando il proprio impegno ad utilizzarli direttamente in conformità alle finalità istituzionali ed a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro.